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12/12/2014 "LAMICALDAIA"

PARTE IL PROGETTO "LAMICALDAIA"
Risparmio energetico, sicurezza e tutela dell'ambiente alla base dell'accordo firmato da Provincia, Comune e Camera di Commercio di Arezzo

9 dicembre 2014 - Una caldaia amica. Questo e' il messaggio della campagna per la sicurezza e il risparmio energetico degli impianti termici del territorio provinciale, oggetto di un protocollo di intesa firmato questa mattina da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Arezzo e dalle associazioni di categoria dei manutentori di impianti termici di Cna e Confartigianato.
“Stiamo adempiendo a un obbligo di legge" hanno affermato il Presidente della Provincia Roberto Vasai, quello della Camera di Commercio Andrea Sereni e l'Assessore all'ambiente del Comune di Arezzo Paolo Fulini , ma siamo anche consapevoli che questo e' un atto che ci consentira'  di garantire ai nostri cittadini piu' sicurezza ed efficienza. La legge assegna alle Province il coordinamento dei controlli sulle caldaie per tutti i Comuni al di sotto dei 40.000 abitanti, che nel territorio aretino sono tutti tranne il capoluogo, e grazie a questo accordo si e' ritenuto piu' logico che anche il Comune, che avrebbe la facolta' di operare in autonomia, si affiancasse a questo progetto anziche' realizzarne un altro. Nasce cosi' anche il logo che ha un riferimento anche con il dialetto aretino, visto che e' denominato "lamicaldaia" con un simbolo grafico al quale gli enti firmatari hanno lavorato tutti insieme e che sara' anche il bollino che verra' applicato nelle caldaie dai manutentori. Per i cittadini, nell'immediato, non cambiera'  niente visto che la manutenzione periodica delle caldaie e' gia'  obbligatoria, la novita'  e' invece rappresentata dai controlli, che saranno effettuati a campione o su richiesta dei titolari di impianti. Fin da subito viene attivato lo sportello caldaie presso la Provincia di Arezzo, che sara' gestito dalla societa'  Artel negli uffici di via Spallanzani, mentre dal primo gennaio 2015 i manutentori applicheranno il bollino in occasione dei loro interventi di manutenzione con un costo minimo per l'utente che servira' per garantire i servizi di controllo. Per ogni informazione e' gia' attivo il sito internet www.lamicaldaia.it e il numero di telefono 0575 3354254
tag: Ambiente, energia, Presidente,



21/03/2014 Ottenuta Certificazione F-GAS

La ditta F.lli Pratesi snc ha ottenuto la certificazione FG - gas per i servizi di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d' aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3203/2008.
Siamo iscritti al Regiustro nazionale del Ministero dell' ambiente con il n. IR024203



15/05/2013 Obbligo libretto d'impianto F-Gas

La normativa vigente prevede l'obbligo del libretto impianto Fgas per i vostri impianti di refrigerazione/ condizionamento contenenti un quantitativo di gas fluorurati superiore a 3 Kg.

La nostra azienda e' qualificata al rilascio dei libretti impianto e per la manutenzione annuale degli impianti di refrigerazione/ condizionamento aventi obbligo di Registro dell' apparecchiatura secondo il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Per gli obblighi dell'operatore il riferimento e' il DPR 43/2012; in particolare per la dichiarazione Fgas il riferimento e' l'art.16, paragrafo 1.

La dichiarazione Fgas deve essere fatta online seguendo le direttive dell'ISPRA al link:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia - ispra/fgas

Per l'impianto sanzionatorio relativo alle violazioni di quanto previsto dal DPR43/2012 il riferimento normativo e' il DLgs 26/2013.

Un nostro tecnico specializzato effettuera' un sopralluogo per pianificare al meglio gli interventi di manutenzione in relazione alle caratteristiche del vostro impianto. Questa manutenzione sara' poi registrata nel libretto impianto rilasciato dalla F.lli Pratesi snc

Per prenotare un sopraluogo o per informazioni chiamare al numero 0575 903912.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento anche relativi alla registrazione impianto online.


Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
DPR 43/2012; art.16, paragrafo 1





01/08/2014 Nuovi libretto impianto e Rapporti di efficienza

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 Febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:

LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

MODELLO LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
Dal 1 giugno (prorogato al 15 ottobre) 2014, tutti gli impianti termici, sia esistenti che di nuova installazione, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione conforme al nuovo modello.

Il nuovo modello di libretto e'unico per tutti gli impianti definiti come termici, in particolare:
- Impianti di qualsiasi potenza ( stesso modello di libretto per impianti superiori o inferiori alla soglia dei 35 kW),
- Impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche quelli ad energia rinnovabile ( dalle caldaie ai pannelli solari, alle pompe di calore per la climatizzazione e per la produzione di
acqua calda sanitaria)
- Impianti destinati a qualsiasi servizio ( climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e/o produzione d' acqua calda sanitaria, altro );
- Il libretto, inoltre, contiene nuove sezioni per: trattamenti acqua, sistemi di regolazione e contabilizzazione e sistemi di emissione.

Il nuovo libretto di impianto di climatizzazione sostituisce gli esistenti libretto di impianto e di centrale (i vecchi libretti compilati dovranno essere conservati insieme al nuovo).
La compilazione iniziale, per impianti nuovi comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice.

Per gli impianti gia' esistenti al 1 giugno 2014:
- la compilazione del libretto impianto di climatizzazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile***;
- Il libretto e' compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013**.

Il libretto di impianto di climatizzazione viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata.

Il nuovo modello potra' essere disponibile in formato cartaceo o elettronico.

Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'Impianto o eventuale terzo responsabile***, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati.

Il libretto di impianto in formato elettronico e' conservato presso il catasto informatico dell'autorita' competente o presso altro catasto accessibile all'autorita'  competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto.

ATTENZIONE:
- Se un edificio fosse servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune abbiano soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi e' sufficiente un solo libretto di impianto.
- Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ( art. 7, comma 6 del DPR 74/2013) sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.

RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA:
Sempre dal 15 ottobre 2014 anche il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere conforme ai modelli allegati al Decreto, non piu' divisi per potenza dell'impianto ( superiori o inferiori alla soglia dei 35 kW), ma per tipologia di generatore:

Rapporto di controllo tipo 1: gruppi termici,
Rapporto di controllo tipo 2: gruppi frigo,
Rapporto di controllo tipo 3: scambiatori,
Rapporto di controllo tipo 4: cogeneratori.

I rapporti di controllo di efficienza energetica vanno compilati in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici come previsto dal DPR 74/2013** su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Quanto descritto NON si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, ma resta obbligo di compilazione del libretto.

Nel caso di impianti composti da piu' generatori dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto impianto.

Tutte le pagine devono essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto.



*Legge 90 del 4 agosto 2013 "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"

**DPR 74 16 Aprile 2013 Art. 8 comma 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

***DECRETO 22 Novembre 2012 ( Modifica dell'All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.):
RESPONSABILE IMPIANTO e' l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario,
in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprieta' di soggetti
diversi dalle persone fisiche;
TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO e' la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita'
degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del
controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.







31/07/2014 SCARICO A PARETE: NUOVE REGOLE D.lgs n. 102/2014

Una delle importanti novita'introdotte dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, riguarda l' evacuazione dei fumi
di scarico degli impianti termici, modificando cosi'l'art. 5 , comma
9 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii
Nello specifico, il decreto stabilisce:
- l' aumento dei casi in cui e'possibile scaricare a parete
- la revisione le tipologie e le caratteristiche dei
generatori che possono beneficiare della suddetta semplificazione.
L' art.14, commi 8 e 9, prevede la possibilita'  di scaricare a parete per i generatori di calore a gas a camera stagna in
sostituzione di generatori che gia' scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata; inoltre tale semplificazione
viene estesa al caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali gia'esistenti, qualora non vi siano sistemi di
evacuazione a tetto idonei o comunque adeguab
ili e qualora vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori
a 70 mg/kWh.
Le stesse caldaie a condensazione con analoghi limiti di emissione potranno scaricare a parete anche nel caso in cui
l'obbligo di evacuare i fumi a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento o nel caso in cui il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Per i generatori ibridi compatti composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore sparisce
qualsiasi condizione di verifica sia dell' impossibilita' tecnica che dell' adeguabilita' dei sistemi fumari.




21/09/2014 MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE tariffe 2014

Affida a noi la manutenzione della tua caldaia murale Junkers, con noi avrai un servizio REale.



30/04/2014 HYDROCOMPACTOUTDOOR E' il nuovo scaldabagno per esterno

JUNKERS HYDROCOMPACT OUTDOOR
scaldabagni istantanei a gas compatti per esterno

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Inoltre, si installa all'esterno ma e'comodamente gestibile dall'interno dell'abitazione, in modo facile ed intuivo, grazie all'ampio display del comando remoto (di serie).






Fratelli Pratesi | Via Pievan Landi, 46/48 - 52100 Arezzo Tel: 0575 903912 - Fax: 0575 901254 | P.I. 00087940516 | info@fratellipratesi.com